Statuti 1954

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KV53614

 Statuti dell’Associazione

“Centro francese della società europea di cultura”

Art.1.  II è formata conformemente alle disposizioni della legge del 1° luglio 1901 e del decreto del 16 agosto 1901, un’associazione denominata, “centro francese della società europea di cultura„.

Art.2. Quest’associazione ha per scopo :

  1. di raggruppare gli scrittori, gli artisti e gli scienziati uomini o donne che sono attaccati alla difesa ed all’estensione della cultura.
  2. di garantire le condizioni necessarie alla conservazione ed allo sviluppo della cultura tramite pubblicazioni periodiche o altre, di conferenze, di riunioni pubbliche o private, di manifestazioni artistiche o di spettacoli adeguati in unione con le organizzazioni simili che proseguono all’estero le stesse fine.

Art.3. La sede dell’associazione è a Parigi 13 rue Jacob.

Potrà essere trasferito altrove da deliberazione del comitato direttivo dell’Associazione.

Art.4. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.5. L’Associazione raggruppa soltanto membri della società europea di cultura. Si compone di membri titolari, di membri benefattori e di membri d’onore. Qualsiasi membro dell’Associazione deve essere autorizzato dal comitato direttivo. I membri titolari versano un contributo annuale di 1.000 Fr ; i membri benefattori, un contributo annuale di 5.000 Francia i contributi possono essere riacquistati dal pagamento di una somma di 10.000 Fr per i membri titolari e di una somma di 50.000 Fr per * i membri benefattori. I membri d’onore sono liberi da contributo.

Art.6. Perdono la loro qualità di membro dell’Associazione :

  1. coloro che danno la loro dimissione per lettera indirizzata al Presidente del comitato direttivo.
  2. quelli il cui comitato direttivo pronuncia la radiazione sia per difetto di pagamento del contributo sei mesi dopo la sua scadenza, sia per ragione grave, dopo avere ascoltato le loro spiegazioni.

Art.7. L’Associazione è diretta da un comitato direttivo di 27 membri eletti dall’assemblea generale e rinnovabile per terzo annualmente. Ogni membro uscente è rééligible. Il Comitato comprende : presidente, due vicepresidenti, un segretario generale, un tesoriere e 22 membri senza attribuzione speciale.

L’Ufficio, eletto dal comitato direttivo, comprende i cinque membri incaricati delle funzioni sopra designate.

In caso di cessazione di funzioni di un membro dell’Ufficio ; potrà essere sostituito mediante cooptazione fino alla prossima assemblea generale che procederà all’elezione definitiva. Sarà lo stesso per la sostituzione eventuale di un membro del comitato direttivo.

Art.8. Il comitato direttivo si riunisce per convocazione del suo presidente e della metà dei suoi membri anche spesso che la esige l’interesse dell’Associazione.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. In caso di divisione, la voce del presidente è preponderante. Le deliberazioni sono constatate da verbali iscritti su un registro speciale e firmate del presidente e del segretario.

Art.9. L’assemblea generale, composta dai membri titolari e dei membri benefattori, si riunisce ogni volta che ciò è giudicato necessario dal comitato direttivo, almeno ogni anno, su convocazione del segretario generale.

L’assemblea si pronuncia sulle modifiche da portare eventualmente agli statuti. È messa al corrente dal Presidente della situazione morale dell’Associazione. Approva i conti presentati dal tesoriere. Procede, dopo esaurimento dell’ordine del giorno, alla sostituzione allo scrutinio segreto dei membri uscenti del comitato direttivo.

Art.10. Se necessario, o su domanda della metà più uno dei suoi membri, il presidente può convocare un’assemblea generale straordinaria, indirizzando la convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per quest’assemblea.

Art.11. Le risorse dell’Associazione sono costituite :

  1. con i contributi dei suoi membri.
  2. con i redditi dei suoi beni.
  3. con le sovvenzioni légales* che potranno essergli concedute.

Art.12. In caso di dissoluzione pronunciata dai due terzi almeno dei membri presenti, all’assemblea generale, uno o più liquidatori sono nominati da questa e l’attivo, eventualmente, è attribuito ai sensi dell’articolo 9 della legge del 1° luglio 1901 e del decreto del 16 agosto dello stesso anno.

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